Disdetta ordinaria del rapporto di locazione da parte dell’inquilino
Il contratto di locazione di un appartamento può essere disdetto per iscritto nel rispetto di un preavviso di tre mesi. A tal fine è importante che tutte le parti indicate nel contratto d’affitto sottoscrivano la disdetta e che, in caso di coppie di coniugi, venga richiesto il consenso dell’altro partner. L’affitto di un locale commerciale può invece essere disdetto in forma scritta rispettando un periodo di preavviso di sei mesi. La comunicazione deve pervenire al locatore al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di preavviso.
Qualora nel contratto di locazione non siano riportate indicazioni precise circa i termini di disdetta e preavviso, puoi rescinderlo al consueto termine locale con un preavviso di tre o sei mesi, a seconda della regione. Se a livello locale non dovesse essere previsto alcun termine, si applica quello stabilito dalle disposizioni di legge, secondo le quali la disdetta può essere trasmessa alla scadenza di un periodo di locazione di tre mesi, sia per le abitazioni sia per i locali commerciali. Ponendo ad esempio che un contratto di affitto abbia inizio a queste condizioni il 1° gennaio, il rapporto potrà essere disdetto entro fine marzo, giugno, settembre ecc. Spesso nel corso dell’anno sono previsti da due a tre termini di disdetta precisi, come il 31 marzo e il 30 settembre o, alle volte, il 30 giugno.
All’interno del contratto è comunque possibile definire periodi di preavviso più estesi o termini differenti.
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