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Convenzione patrimoniale in un’unione domestica registrata

Vorreste gestire il vostro patrimonio diversamente da quanto previsto dalla legge? Ecco tutte le informazioni principali e i modelli necessari.

Risposta dettagliata

Situazione patrimoniale in un’unione domestica registrata

Secondo quanto previsto dalla legge, in un’unione domestica registrata vige il regime della separazione dei beni, in base al quale ciascuna delle parti gestisce il proprio patrimonio autonomamente. Non vi è dunque un patrimonio comune e ognuno risponde dei debiti contratti con i propri averi. È tuttavia possibile convenire contrattualmente un accordo di altro tipo optando, in particolare, per una cosiddetta «partecipazione agli acquisti», in vigore per legge all’interno del matrimonio. A tal fine viene stipulata una convenzione patrimoniale.

Quali sono le caratteristiche del regime della partecipazione agli acquisti?

In questo caso è necessario distinguere innanzitutto tra beni propri e acquisti dei coniugi: la prima categoria comprende i beni personali e il patrimonio antecedenti alla registrazione, nonché donazioni ed eredità. Gli acquisti includono invece i valori patrimoniali che il partner acquisisce a titolo oneroso nel corso dell’unione domestica registrata; tra questi rientrano anche il salario o redditi derivanti da beni propri (interessi, dividendi ecc.). Allo scioglimento del regime, ad es. in seguito a decesso, ciascuna delle parti mantiene i propri beni e riceve la metà degli acquisti del coniuge, dopo aver dedotto eventuali debiti. Il valore totale degli acquisti è definito «aumento». Questa procedura di compensazione non è invece necessaria in un regime di separazione dei beni, in cui la massa è rimasta appunto separata. Ulteriori avvertenze legali sono contenute in questo articolo Come si redige una convenzione matrimoniale?.

Perché è opportuno stipulare una convenzione patrimoniale?

Un accordo di questo tipo permette di tutelare meglio dal punto di vista finanziario il partner più sfavorito sotto il profilo economico e/o tenere conto degli interessi della prole.

Cosa dev’essere indicato all’interno della convenzione patrimoniale?

Il contenuto e l’estensione della convenzione variano di caso in caso. Questa potrebbe inoltre essere combinata con un contratto successorio con cui istituire, ad esempio, il partner come unico erede, definire un legato ecc.

Nel documento andrebbero inseriti in ogni caso i seguenti punti:

  • nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;
  • data della registrazione dell'unione domestica;
  • indicazioni relative a figli e genitori;
  • indicazioni relative al regime della partecipazione agli acquisti;
  • data e firma autografa delle parti contraenti e del notaio.

Oltre a modificare il regime patrimoniale, i partner registrati possono adeguare la partecipazione agli acquisti al modello della propria unione, proprio come i coniugi tramite convenzione matrimoniale. A tale riguardo la legge consente di apportare diverse modifiche.

I partner possono infatti, ad esempio, concordare una ripartizione dei beni diversa rispetto a quella in parti uguali prevista per legge nella partecipazione agli acquisti. In particolare, è possibile prevedere che al decesso di una delle parti l’intero «aumento» venga assegnato al partner superstite (cfr. punto I.A.3.1 del modello di contratto). In questo caso va però ricordato che non è possibile pregiudicare le quote legittime spettanti ai figli; quelle dei genitori dei partner non godono invece di una simile tutela.
È inoltre ipotizzabile regolamentare la partecipazione all’aumento per il caso in cui il partner superstite si registri in una nuova unione domestica. In queste circostanze la clausola beneficiaria potrebbe infatti non essere più in linea con la volontà del partner deceduto (vedi punto I.A.3.2 del modello di contratto). 
In una convenzione patrimoniale i partner possono anche indicare alcuni valori facenti parte degli acquisti come beni propri necessari all’esercizio della professione o di un’attività. È altresì possibile convenire che il reddito derivante da beni propri non sia annoverato tra gli acquisti.

Sono previste prescrizioni particolari in termini di forma?

La convenzione patrimoniale deve essere redatta per iscritto, sottoscritta con firma autografa dai partner ed essere autenticata mediante atto pubblico, così che il pubblico ufficiale fornisca le informazioni relative al quadro giuridico e appuri l’effettiva volontà delle parti. Le medesime prescrizioni di forma si applicano anche a eventuali modifiche alla convenzione, nonché all’annullamento dell’accordo.

La convenzione patrimoniale può essere redatta solo dopo la registrazione dell’unione domestica?

No. La convenzione può essere stipulata anche prima, per poi entrare in essere con la registrazione stessa. È comunque possibile stipulare la convenzione in qualsiasi momento successivo; nello specifico si può inoltre convenire che il nuovo regime di partecipazione agli acquisti abbia valore retroattivo a partire dalla data della registrazione.

Come si può sciogliere la convenzione?

Il contratto può essere modificato o annullato in ogni momento di comune accordo, ripristinando così il regime ordinario della separazione dei beni. Anche in questo caso la procedura può avere effetto retroattivo.
Se per quanto riguarda la convenzione i partner non si trovano in accordo, la separazione dei beni può anche essere disposta dal tribunale su richiesta di una sola delle parti. A tal fine deve sussistere però un motivo grave, ad esempio un indebitamento eccessivo del partner.

Cos’altro occorre tenere presente?

I partner possono inoltre stilare un inventario del patrimonio a titolo di salvaguardia delle prove, utile anche per fare chiarezza sui rapporti di proprietà.

Di seguito trovi un modello di convenzione e uno di inventario patrimoniale.

Documenti importanti
Avviso legale: Inventari die beni: detagli e modello
Modello: Convenzione patrimoniale: detagli e modello