Gli insegnanti possono ritirarti il telefonino, ma in quali circostanze e per quanto tempo?
I cellulari possono essere sequestrati nel caso in cui si contravvenga al divieto del loro utilizzo e vi sia una specifica base giuridica a riguardo. A oggi nella maggior parte dei cantoni i regolamenti interni delle varie scuole prevedono norme sull’uso dei dispositivi elettronici.
Per le disposizioni di questo tipo, che spesso estendono il divieto di utilizzo a tutti gli apparecchi elettronici quali cellulari, lettori MP3 e simili, il regolamento interno rappresenta una base legale sufficiente.
Un divieto generale dell’uso di cellulari e altri apparecchi elettronici durante l’attività didattica, nonché il relativo sequestro nel caso in cui si violi questa norma, sono giustificati dalle finalità dell’istituzione scolastica stessa, ossia il regolare svolgimento delle lezioni e il buon funzionamento della scuola in generale.
È dunque consentito ritirare il cellulare anche durante l’intervallo e sull’intera superficie scolastica, purché sia previsto dal regolamento interno.
La direzione non può tuttavia proibire di portare il telefonino a scuola.
Inoltre, come regola generale, il dispositivo va restituito il giorno stesso, al più tardi dopo la lezione. Nel regolamento interno dovrebbe comunque essere specificato quanto a lungo tenere il cellulare «sotto chiave» e quando restituirlo. In linea di massima si può affermare che più a lungo un dispositivo resta confiscato, più risulta difficile giustificarne il sequestro sulla base delle finalità della scuola stessa. In altre parole, nell’ambito di una decisione giudiziaria, le chance di vincere il processo di chi si oppone alla confisca del telefonino aumentano con il passare dei giorni.