Note sul patto parasociale
In cosa consiste esattamente un patto parasociale?
Attraverso un patto parasociale due o più azionisti disciplinano l’esercizio congiunto dei propri diritti nonché l’assunzione di ulteriori diritti e doveri nel contesto di una determinata società anonima (SA). Soprattutto nelle società anonime di dimensioni più ridotte è prassi comune che gli azionisti decidano di accordarsi tra loro, ad esempio per garantire il funzionamento di tali società personalistiche o influenzarlo in misura determinante.
Quali sono gli obblighi delle parti contraenti?
La SA in sé non costituisce parte contraente ed è svincolata da obblighi derivanti dai diritti societari. Nel caso in cui però un azionista non si attenga ai patti parasociali può essere tenuto a corrispondere un risarcimento agli altri soci, ad esempio qualora il suo voto differisca da quanto concordato esplicitamente a riguardo. Secondo il diritto societario l’esercizio del voto in sé ha infatti valore effettivo.
Il legislatore non ha previsto alcuna regolamentazione giuridica dei patti parasociali, a cui si applica il principio della libertà contrattuale. Resta tuttavia necessario osservare le norme di legge e le disposizioni statutarie cogenti: in caso di accordo in vista del voto deve, ad esempio, essere rispettato il diritto di voto minimo di ogni azionario, ai sensi dell’art. 692 cpv. 2 CO. Inoltre non sarebbe consentito limitare la libertà di decisione del consiglio d’amministrazione nell’esercizio delle sue attribuzioni intrasmissibili, come indicato nell’art. 716A CO.
Qual è il contenuto di un patto parasociale?
I patti parasociali possono presentare i contenuti più vari e spesso prevedono accordi in merito a:
- vincoli per il diritto di voto nell’ambito dell’assemblea generale o del consiglio d’amministrazione;
- principi di politica aziendale e in merito alla distribuzione dei dividendi;
- limitazioni del diritto di alienazione e diritti di acquisizione, ad es. diritti di prima offerta, di prelazione e d’acquisto;
- obblighi di versamenti supplementari e misure di risanamento;
- impegni in termini di forniture e di determinate prestazioni di cui avvalersi;
- altri obblighi quali quello di riservatezza e lealtà, il divieto di concorrenza, l’obbligo al lavoro o quello di responsabilità personale nei confronti degli impegni della SA.
Prima che le parti contraenti stipulino un patto parasociale, queste dovranno essere ben consapevoli dello scopo perseguito mediante la convenzione, da cui dipende una struttura più o meno dettagliata del patto stesso, nonché la particolare importanza di alcuni accordi.
Quanto a lungo rimane in essere un patto parasociale?
Generalmente si ricorre ai patti parasociali a fronte della necessità di un accordo tra le parti sul lungo periodo, al fine di raggiungere lo scopo previsto dal patto stesso. Al momento di definirne la durata è importante assicurarsi che questa non risulti eccessiva. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale i patti parasociali non possono essere stipulati per una durata indeterminata nel tempo. Questi possono essere disdetti dopo un periodo predefinito: stipulando un patto parasociale si può presumere che una durata fino a 20 anni sia consentita dalla legge. Per evitare eventuali incertezze del diritto, all’interno dei patti societari è bene indicare i termini per il recesso. È inoltre consentito vincolare l’accordo alla durata della condizione di azionista, purché sia prevista una clausola di uscita (alienazione).
Come vengono fatti valere i patti parasociali dal punto di vista legale?
Se si adempie agli impegni derivanti da un patto parasociale in modo insoddisfacente o non vi si adempie affatto, la parte contraente può agire secondo due possibilità:
- può imporre l’adempimento mediante azione legale;
- può richiedere la disposizione giudiziaria di provvedimenti cautelari.
Spesso si ricorre a tali mezzi quando la violazione del patto si è già verificata, ad es. quando il voto è già stato espresso nell’assemblea generale.
In questi casi si prospetta come unica possibilità la richiesta di un risarcimento danni. Per prevenire o almeno ostacolare eventuali violazioni dei patti, nella prassi si ricorre ad altri mezzi, tra cui in particolare:
- pena convenzionale (effetto intimidatorio, senza attestazione del danno);
- nomina di un rappresentante con procura (ad es. per impedire una votazione contraria ai termini dei patti);
- deposito delle azioni;
- apporto di azioni a una società o nella proprietà comune;
- diritti di prelazione e di prima offerta; diritto d'usufrutto.
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