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In quanto lavoratore indipendente mi spetta un’indennità di perdita di guadagno?
Aggiornamento al 18.03.2021
MyRight ti spiega se la tua attività rientra tra i tipi di aziende che possono richiedere un’indennità di perdita di guadagno e come procedere in tal caso. Nella panoramica delle misure relative all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus puoi verificare come usufruire di questa indennità in quanto azienda colpita direttamente o indirettamente dalla pandemia.
L'indennità di perdita di guadagno viene versata automaticamente alla mia impresa?
No, l’indennità deve essere richiesta. A tal fine puoi utilizzare l’apposito modulo e consegnarlo alla cassa di compensazione di competenza. Il modulo per la richiesta dell’indennità è scaricabile qui .
Dove va presentato il modulo per l’indennità di perdita di guadagno?
Puoi inoltrare il modulo alla cassa di compensazione competente per te, ossia o alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa professionale di compensazione.
Le prestazioni vengono versate anche con effetto retroattivo?
Le prestazioni vengono corrisposte ogni mese con effetto retroattivo. Tieni presente che è necessario presentare nuovamente la richiesta d’indennità ogni mese.
Come viene calcolato l’importo dell'indennità?
L’indennità è pari all’80 per cento del reddito da lavoro lordo medio conseguito prima di avere diritto all’indennità stessa. L’importo massimo dell’indennità è di CHF 196 al giorno. Per fare un esempio, in caso di reddito annuo medio pari a CHF 50.000 l’aliquota giornaliera è di CHF 111 (50.000 *0,8/360).
A partire da quando e quanto a lungo posso percepire l’indennità di perdita di guadagno?
Si ha diritto all’indennità a partire dal giorno in cui vengono soddisfatti i relativi requisiti (al più presto dal 17 marzo 2020). Il diritto cessa nel momento in cui non si adempiono più i requisiti previsti, tuttavia al più tardi al 30 giugno 2021.
Mi viene versata un’indennità di perdita di guadagno anche se percepisco al tempo stesso altre prestazioni?
Questa indennità è di natura sussidiaria; se dunque ricevi già prestazioni di altre assicurazioni o se il salario continua a esserti versato non hai diritto all’indennità di perdita di guadagno.
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