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Il coronavirus ha raggiunto la Svizzera – devo continuare ad andare al lavoro?

Quali sono le implicazioni del coronavirus per i dipendenti? Quali sono diritti e doveri? MyRight risponde.

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Diritti e obblighi come dipendente durante la pandemia

Situazione al 12.02.2021

La pandemia ha modificato profondamente la nostra quotidianità e le domande giuridiche che emergono sono tante. Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro e i diritti dei dipendenti? Cosa fare se resto senza lavoro durante il lockdown? Il mio datore di lavoro può obbligarmi a vaccinarmi?

In questo articolo vogliamo chiarire i temi principali:

Obbligo di assistenza da parte del datore di lavoro

Il mio datore di lavoro è tenuto all’obbligo di assistenza anche durante la pandemia?

L’obbligo di assistenza persiste anche durante la pandemia: i datori di lavoro sono tenuti a tutelare i loro collaboratori mediante misure opportune e proporzionate, al fine di impedire il contagio o la diffusione del virus. Concretamente uno dei provvedimenti, ad esempio, può essere la messa a disposizione sul posto di lavoro di disinfettanti per le mani o mascherine igieniche. Dal 29 ottobre 2020 in tutta la Svizzera è obbligatorio indossare una mascherina alla postazione di lavoro all’interno dei locali.

Ai collaboratori che manifestano sintomi del COVID-19 può inoltre essere richiesto di rimanere a casa dal lavoro. La stessa misura si applica anche a coloro che rientrano in Svizzera da un Paese o da una regione con un elevato rischio di contagio: il datore di lavoro può chiedere al dipendente di lavorare da casa per un periodo che può durare fino a due settimane e di monitorare l’insorgere di eventuali sintomi, sempre che la misura non sia già stata disposta dallo Stato stesso. Dal 18 gennaio 2021 vige anche l’obbligo di home office, laddove questa modalità possa essere attuata senza comportare oneri sproporzionati.

Se dovessi contrarre il virus sul posto di lavoro è il mio datore a risponderne?

Verosimilmente. In virtù del cosiddetto obbligo di assistenza, il tuo datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie in funzione dell’esperienza maturata, applicabili sulla base delle conoscenze tecniche più avanzate e adeguate alle condizioni dell’azienda per precludere, ad esempio, un contagio sul posto di lavoro. Che poi abbia ottemperato a sufficienza a quest’obbligo di assistenza va verificato nello specifico, dando eventualmente luogo a responsabilità.

Presento sintomi del COVID-19 e preferirei non andare al lavoro per non contagiare nessuno. È consentito?

Sì, arginare la diffusione del coronavirus è importante. In caso di sintomi contatta telefonicamente il tuo medico e segui le sue istruzioni; informa quindi il tuo datore di lavoro e, se necessario e/o possibile, fagli pervenire un certificato medico. Di base la procedura è la stessa seguita anche per altre malattie.

Siccome le commesse scarseggiano o non vi è più sufficiente disponibilità di materie prime, non tutti i dipendenti possono essere occupati nella sede dell’azienda. Il mio datore di lavoro può pretendere che lavori in un altro luogo, ad esempio presso un’altra filiale?

In linea generale, il luogo di lavoro convenuto per contratto non può essere semplicemente spostato con una direttiva del datore di lavoro. Se tuttavia sussiste un’esigenza aziendale urgente devi mettere in conto di lavorare temporaneamente in un altro luogo. A tale riguardo il datore di lavoro deve in ogni modo tenere conto della personalità dei dipendenti interessati dal provvedimento.

Gruppo a rischio per gravidanza

Per evitare il contagio delle dipendenti in stato interessante, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di protezione straordinarie in termini sociali e lavorativi. Laddove possibile si consiglia pertanto il lavoro in home office. Questo implica che, oltre al rispetto delle misure di protezione previste dall’ordinanza sulla protezione della maternità in vigore, per le donne in gravidanza è richiesta una tutela maggiore: in singoli casi, a causa del rischio di contagio le collaboratrici possono quindi rimanere a casa senza perdere il diritto al proprio salario.

Ti raccomandiamo tuttavia di non procedere in questo senso senza prima aver chiesto un parere legale. Per i gruppi a rischio, il datore di lavoro è tenuto a predisporre l’home office e/o ad attuare misure volte a garantire il rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP in quanto a igiene e distanziamento sociale. La modalità esatta in cui applicare queste misure sul piano organizzativo e tecnico va definita su base individuale per ogni posto di lavoro.

Dev’essere il datore di lavoro a garantire che siano adottate tutte le misure di sicurezza ragionevolmente esigibili al fine di impedire il contagio. Se non è possibile lavorare in home office né osservare le regole in materia di igiene e distanza sul luogo di lavoro, in caso di gravidanza puoi restare a casa senza perdere il diritto al tuo salario.

Home office e viaggi di lavoro

Come dipendente posso rifiutarmi di intraprendere un viaggio di lavoro?

Se per la regione in cui dovrebbe tenersi l’incontro d’affari non sono state emanate restrizioni ai viaggi da parte del DFAE, non vi è una motivazione sufficiente per rifiutarsi di intraprendere un viaggio di lavoro verso quella destinazione.

L’azienda può obbligarmi a lavorare da casa?

Se nel tuo contratto di lavoro è presente una simile clausola, l’azienda può chiederti di lavorare da casa. Eventualmente ciò si giustifica anche con la volontà di proteggerti come dipendente in caso di rischio acuto di contagio da coronavirus.

Poniamo il caso che la Confederazione revochi l'obbligo di home office. Preferirei comunque restare ancora a casa perché ho paura di contagiarmi. Sono autorizzato a farlo?

A condizione che l’home office sia compatibile con le esigenze aziendali, puoi presentare al tuo datore di lavoro una richiesta in tal senso e discutere delle possibili soluzioni. Se le autorità non emanano alcuna disposizione di questo tipo, come dipendente non hai tuttavia diritto a restare a casa. Assentandoti dal lavoro e rifiutando di tornare al tuo impiego a dispetto dell’esortazione del tuo datore rischi misure disciplinari come un avvertimento o addirittura la disdetta del rapporto di lavoro. Se tuttavia vi sono elementi che ti portano a temere il pericolo di un contagio sul posto di lavoro, ad esempio perché le norme igieniche dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non vengono rispettate, il caso costituisce un’eccezione. In queste circostanze devi comunicare al tuo datore le ragioni della tua assenza dal posto di lavoro e richiedere che vengano adottate le misure di protezione necessarie. A fini di prova ti consigliamo di agire per iscritto.

Coronavirus e salario

Un collaboratore della nostra azienda ha contratto il virus e il nostro luogo di lavoro sarà sottoposto a quarantena. Cosa significa questo per me come dipendente?

In questo caso sei tenuto a continuare a svolgere la tua attività, lavorando ad esempio da casa o in un altro luogo. Al riguardo, forme di lavoro flessibili possono sbloccare la situazione. Se non puoi svolgere il tuo lavoro al di fuori della sede messa in quarantena, il tuo datore di lavoro deve continuare a versarti il salario, in quanto sostiene il rischio d’esercizio anche senza propria colpa (cfr. art. 324 CO).

Ho contratto il COVID-19 e non sono più in grado di svolgere il mio lavoro. Continuo a percepire il salario?

Sì, in linea generale sussiste il diritto al pagamento continuato del salario.

Cosa succede se sono in quarantena e non posso presentarmi al lavoro?

Se per prescrizione medica o delle autorità devi sottoporti a quarantena hai diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione perdita di guadagno (IPG). L’indennità giornaliera ammonta all’80% del salario, ma al massimo a 196 franchi per giorno di lavoro (le ferie sono escluse). La richiesta dell’indennità può essere inoltrata alla cassa di compensazione tramite il tuo datore di lavoro, oppure puoi inviarla in prima persona come dipendente.

Il mio datore di lavoro mi manda a casa come misura precauzionale. Subirò una riduzione del salario?

No, il datore di lavoro è tenuto a versarti il salario.

Ho diritto al salario se a causa del coronavirus non posso rientrare dalle vacanze?

In questo caso il tuo datore di lavoro non è tenuto a versarti il salario per l’ulteriore assenza.

Se di ritorno da un viaggio all’estero in un’area a rischio (secondo l’UFSP) devo sottopormi a quarantena ho diritto al salario?

No, secondo la nostra valutazione in questi casi il tuo datore di lavoro non è tenuto a versarti lo stipendio, poiché l’assenza è imputabile a colpa propria. Potrebbe essere fatta eccezione nel solo caso in cui sia stato necessario intraprendere il viaggio per motivi personali impellenti, ad esempio per fare visita a un parente in fin di vita (attenzione, non vi è comunque giurisprudenza a riguardo). Se un collaboratore può svolgere la propria attività in home office, in generale non vi è alcun impedimento al lavoro. Inoltre dal punto di vista della Confederazione l’impedimento al lavoro a causa di una quarantena è imputabile a colpa propria, per cui non sussiste nemmeno il diritto all’indennità di perdita di guadagno.

Al rientro dalle ferie in un’area che non rientra tra quelle a rischio indicate dall’UFSP il mio datore di lavoro può impormi una quarantena? E cosa ne è del mio salario?

Se un Paese non è presente sulla lista delle aree a rischio ma registra un numero di contagi elevato il datore di lavoro può imporre autonomamente una quarantena, tuttavia in questo periodo è tenuto a continuare a versare il salario. Di conseguenza non può nemmeno obbligare i collaboratori a utilizzare i propri giorni di vacanze.

Disoccupazione in tempi di pandemia

Se dopo una serata in discoteca devo sottopormi a quarantena il mio contratto di lavoro può essere disdetto?
In generale in un caso di questo tipo è determinante se la quarantena è imputabile a te come dipendente. Se ci si assenta dal lavoro per cause imputabili a colpa propria la disdetta può infatti essere lecita. Una colpa sussiste già a partire dal momento in cui agisci in modo negligente. Allo stesso modo operi con negligenza se non rispetti le misure precauzionali a cui dovrebbe attenersi chi agisce con giudizio. In altre parole, se comportandoti in maniera sconsiderata ti trattieni in una discoteca in cui le misure di protezione non vengono (o potrebbero non venire) rispettate, agisci con negligenza e una quarantena è imputabile a una tua colpa; di conseguenza una disdetta da parte del datore di lavoro potrebbe essere legittima. Come sempre vanno comunque considerate le circostanze del singolo caso, ma in generale in Svizzera vige il principio della libertà di disdetta.

Come disoccupato, durante la pandemia posso essere assegnato a un posto di lavoro?

Sì, è possibile; deve trattarsi però di un lavoro ragionevole. Inoltre anche in questo caso va garantita la protezione dei collaboratori, ossia il tuo datore di lavoro è tenuto ad adottare misure opportune e proporzionate a tutela dei suoi dipendenti, al fine di impedire un contagio o la diffusione del coronavirus.

Durante la pandemia devo effettuare ricerche di lavoro?

Sì, anche durante la pandemia devi proseguire la ricerca di un impiego.

Se resto disoccupato devo sempre annunciarmi personalmente presso il comune di domicilio o presso l’URC?

Anche durante la pandemia la possibilità di annunciarsi presso l’URC continua a essere garantita. A seconda delle circostanze l’iscrizione può avvenire personalmente, in forma elettronica o per posta. Per maggiori informazioni sugli orari di apertura ti rinviamo all’URC di competenza.

Per paura di un contagio ho disdetto il mio contratto di lavoro. Posso richiedere l’indennità di disoccupazione? E devo attendermi una sanzione?

Sì, puoi richiedere l’indennità di disoccupazione se intendi accettare un nuovo lavoro e sei nella condizione di farlo, soddisfacendo al tempo stesso gli altri requisiti per percepire l’indennità (periodo contributivo ecc.) Devi attenderti una sanzione se il rischio si rivela inesistente (ad esempio se il tuo datore di lavoro ha rispettato il suo obbligo di assistenza e tutela i suoi collaboratori in modo sufficiente).

Vacanze in tempi di coronavirus

Per Pasqua avrei voluto prendermi una vacanza e andare in Italia, tuttavia a causa della situazione attuale non posso intraprendere il viaggio in programma. A questo punto non vorrei più utilizzare i giorni di ferie già pianificati. Il mio datore di lavoro è tenuto ad annullare le mie ferie?
No. In linea di massima l’obiettivo delle ferie, ossia il riposo, può essere raggiunto anche stando a casa. Non sussiste infatti alcun diritto a viaggiare durante le vacanze. I giorni già approvati possono dunque essere annullati solo con il consenso del datore di lavoro.

Il mio datore di lavoro può vietarmi di andare in vacanza in un Paese a rischio?

No, i datori di lavoro non possono vietare viaggi di natura privata; al massimo possono illustrare ai loro collaboratori i rischi e invitarli ad agire in maniera responsabile. Andare in vacanza in un Paese a rischio può tuttavia avere conseguenze sul pagamento del salario (cfr. sopra).

Poiché durante la crisi del coronavirus nella nostra azienda la presenza del personale è stata minima per diverse settimane, si sono accumulate diverse pendenze. Il mio datore di lavoro può imporre ora con poco preavviso un divieto di prendere ferie per smaltire il lavoro in sospeso?

Il periodo delle ferie viene stabilito dal datore di lavoro, tuttavia questi è tenuto al tempo stesso ad andare incontro alle esigenze dei collaboratori. Se il tuo datore vuole obbligarti a prendere dei giorni di vacanza hai diritto a riceverne relativa comunicazione per tempo (in generale con tre mesi di anticipo). Se giustificato da motivi gravi può tuttavia anche posticipare giorni di ferie già concordati; in questo caso dovrà però farsi carico di tutti i costi già sostenuti.

Obblighi vari dei lavoratori

Se non rispetto l’obbligo di indossare la mascherina quali possono essere le conseguenze?

I dipendenti che contravvengono all’obbligo di mascherina previsto dalla legge sulle epidemie possono essere sanzionati con una multa fino a 10 000.– franchi. In caso di negligenza la multa può raggiungere al massimo i 5000.– franchi. Secondo il diritto del lavoro, a fronte di un rifiuto di questo tipo si rischia un avvertimento o la disdetta. Nel peggiore dei casi, dopo un ammonimento è possibile procedere anche al licenziamento immediato.

Posso essere costretto a vaccinarmi?

No. in Svizzera non è possibile costringere qualcuno a sottoporsi al vaccino.

Qual è la differenza tra vaccinazione forzata e obbligo di vaccinazione?

Vaccinazione forzata
In questo caso si viene obbligati a vaccinarsi: concretamente, in caso di emergenza la vaccinazione viene effettuata anche contro la propria volontà. Come già indicato, in Svizzera non è prevista la vaccinazione forzata e non vi è nemmeno una base legale a riguardo. Per predisporla sarebbe necessario superare ostacoli assai complessi ed è inoltre dubbio se questa misura possa essere consentita a livello costituzionale. Al momento nell’ordinanza sulle epidemie è addirittura indicato esplicitamente che la vaccinazione non può essere imposta con forme di coercizione fisica.

Obbligo di vaccinazione
Un obbligo di vaccinazione non costringe le persone a sottoporsi al vaccino, tuttavia chi occupa certe posizioni può continuare a svolgere la propria attività lavorativa solo se vaccinato. Secondo la nuova legge sulle epidemie, in vigore già dal 1° gennaio 2016, i cantoni possono emanare un obbligo di vaccinazione solo se la salute pubblica è messa in serio pericolo e non è possibile tutelare la popolazione mediante altre misure.

Inoltre va definito con precisione quali soggetti devono sottostare a tale obbligo: non è pertanto possibile pronunciare un obbligo di vaccinazione generale, ma solo per gruppi ben circoscritti. Nel momento in cui non sussiste più un serio pericolo per la salute pubblica l’obbligo deve essere revocato.

Il Consiglio federale può emanare un obbligo di vaccinazione solo in caso di situazione particolare. Anche la Confederazione è tenuta a definire con esattezza la cerchia di persone interessate dal provvedimento.

Una categoria a cui si potrebbe imporre un obbligo di vaccinazione potrebbe essere, ad esempio, il personale di cura delle case per anziani.

Cosa succede se appartengo a un gruppo di persone soggetto all’obbligo di vaccinazione ma non mi sottopongo comunque al vaccino?
La legge sulle epidemie non prevede sanzioni a riguardo, per cui non possono essere inflitte multe o pene di altro tipo. Se tuttavia vige, ad esempio, un obbligo di vaccinazione per il personale di cura delle case per anziani, è possibile che tu venga trasferito altrove o che possa rischiare la disdetta.

App SwissCovid

Il mio datore di lavoro può chiedermi di scaricare l’app per il tracciamento del coronavirus?

No, l’utilizzo dell’app è su base volontaria.

Se dopo una segnalazione dell’app mi sottopongo volontariamente a quarantena ricevo comunque il mio salario?

No. Una notifica dell’app da sola non implica l’obbligo di quarantena. Chi vi si sottopone volontariamente a seguito di una segnalazione di contatto dell’app SwissCovid senza prescrizione di un’autorità o di un medico non riceve alcuna indennità. Coloro che devono mettersi in quarantena poiché prescritto dal medico o da un’autorità hanno invece diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona.

Se ricevo una notifica di contatto tramite l’app devo informare il mio datore di lavoro?

In linea di massima per un (possibile) contatto con soggetti infetti non sussiste alcun obbligo di informare il proprio datore di lavoro o altre persone; se tuttavia ci si sottopone volontariamente a quarantena è necessario comunicarlo al proprio datore.

Se ho ricevuto la notifica di un possibile contagio posso ancora andare al lavoro?

Se presenti sintomi dovresti rivolgerti a un medico o procedere all’autovalutazione disponibile qui e seguire le relative raccomandazioni. In assenza di sintomi, secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica puoi invece andare al lavoro. Rispetta attentamente le regole di igiene e di comportamento in vigore e tieni monitorate le tue condizioni di salute.

Accudimento dei figli in tempi di coronavirus

Il mio bambino ha contratto il coronavirus e il medico gli ha prescritto due settimane di malattia. Devo dunque rimanere a casa per occuparmi di lui. Continuerò a percepire il salario?

Contro presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a concedere a un genitore il tempo necessario per accudire i figli malati sino a tre giorni per caso di malattia. In determinate circostanze puoi rimanere esonerato dal lavoro anche più a lungo, se ciò è giustificato da motivi medici. Quanto anticipato è considerato impedimento al lavoro senza colpa propria (cfr. anche art. 324a CO) con obbligo di pagamento continuato del salario per un tempo limitato. I genitori devono tuttavia adoperarsi per evitare ulteriori assenze, organizzandosi opportunamente – ad esempio alternandosi nell’accudimento.

Devo prendere vacanze se a seguito di una disposizione delle autorità, ad esempio la chiusura di scuole e scuole dell’infanzia nel cantone, mio figlio deve rimanere a casa?

No. Si tratta di un impedimento al lavoro senza colpa (cfr. obbligo legale di assistenza a sensi dell’art. 276 CC) con obbligo di pagamento continuato del salario per una durata limitata secondo l’art. 324a CO. I genitori devono tuttavia adoperarsi per evitare ulteriori assenze, organizzandosi opportunamente – ad esempio alternandosi nell’accudimento.

Per saperne di più sugli ultimi sviluppi ed effetti della pandemia leggi i nostri consigli giuridici: