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Opposizione a disdetta durante il periodo di blocco

Sei stato licenziato durante una malattia, un infortunio, la gravidanza o il servizio militare?

Risposta dettagliata

Consigli in caso di disdetta durante il periodo di blocco

Durante un periodo di blocco al datore di lavoro non è consentito disdire il tuo contratto. Ti spieghiamo a quali circostanze si applica un periodo di blocco e qual è la sua durata a seconda dei casi.

Quali sono i periodi di blocco previsti?

Non è consentito procedere a disdetta del rapporto di lavoro durante i seguenti intervalli di tempo:

  • per il periodo in cui la persona impiegata presta servizio obbligatorio, militare o civile, oppure il servizio di protezione civile (per una durata superiore agli 11 giorni), nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
  • per il periodo in cui la persona impiegata è inabilitata interamente o in parte al lavoro a seguito di malattia o infortunio non imputabili a propria colpa, nello specifico per un periodo di 30 giorni durante il primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto e 180 giorni a partire dal sesto;
  • prima della fine del congedo di maternità prolungato (ai sensi dell'articolo 329f comma 2 CO);
  • finché sussiste il diritto al congedo per cure (ai sensi dell'articolo 329i CO), ma per non più di sei mesi dal giorno in cui inizia a decorrere il periodo quadro;
  • durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto;
  • per il periodo in cui la persona impiegata, con il consenso del datore di lavoro, presta servizio all’estero nell’ambito di un’iniziativa umanitaria su disposizione dell'autorità federale di competenza.

Attenzione: 
i periodi di blocco sopra elencati si applicano solo una volta terminato il periodo di prova, durante il quale al datore di lavoro è consentito disdire il contratto lavorativo in qualsiasi momento, anche in caso di malattia, infortunio, gravidanza e servizio militare.
Qualora sia invece il dipendente a voler procedere a risoluzione del contratto non si applica alcun periodo di blocco e la disdetta può essere presentata in ogni momento. 

È necessario impugnare una disdetta presentata durante un periodo di blocco?

Una disdetta presentata in un periodo di blocco risulta nulla, ossia priva di validità giuridica, ragion per cui non si rende necessario impugnarla affinché non abbia alcuna efficacia. La disdetta andrebbe dunque inoltrata nuovamente terminato il periodo di blocco. Nel caso in cui il datore di lavoro predisponga tuttavia una risoluzione immediata del rapporto, questa ha invece validità e, qualora non sia giustificata, il datore è tenuto a corrispondere un risarcimento. 

Nel documento qui di seguito abbiamo illustrato la situazione giuridica e allestito per te un modello di lettera.

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Disdetta periodo attesa