Suggerimenti per redigere un contratto di prestito
Che cos’è un prestito?
Mediante un contratto di prestito il mutuante si impegna a concedere una determinata somma di denaro al mutuatario, il quale per contro si impegna a restituirla. Nella maggior parte dei casi, oltre alla concessione dell’importo e alla sua restituzione viene concordato anche il pagamento di un interesse.
Qui di seguito ci occupiamo in particolare del contratto di prestito tra privati, nell’ambito del quale nessuna delle parti coinvolte concede o riceve il prestito in un contesto professionale o commerciale.
Un contratto di prestito deve essere stipulato per iscritto?
No; un contratto di prestito vale anche se stipulato oralmente. Per garantire chiarezza sin dall’inizio e poter documentare quanto concordato in caso di controversia, si consiglia tuttavia di procedere nella forma scritta. Allo stesso modo, al versamento dell’importo andrebbe rilasciata una quietanza scritta.
Gli interessi sono sempre dovuti?
Gli interessi devono essere corrisposti solo se previsti dall’accordo. Questi si applicano inoltre su base annua, salvo diversamente pattuito. Qualora sia stato concordato il pagamento di interessi senza tuttavia definirne il tasso nello specifico, si presume che questi vengano versati nella percentuale consueta a livello locale. In assenza di un valore di riferimento si applica un interesse del 5%. Nell’ambito di un accordo tra privati l’interesse pattuito non può superare il 18%; inoltre sono stati definiti limiti massimi a livello cantonale. Non è inoltre possibile prevedere il pagamento di interessi sugli interessi (il cosiddetto «interesse composto»).
Versamento o rimborso ritardati
Qualora il mutuante non corrisponda l’importo entro i termini pattuiti, il mutuatario può richiedere che la somma sia versata entro sei mesi con gli interessi di mora, più eventualmente un risarcimento di ulteriori danni. Questi potrebbero verificarsi ad esempio se il ritardo nel prestito comporta a sua volta il pagamento a terzi di un interesse più elevato.
Gli interessi di mora sono diversi da quelli sul prestito: i primi sono dovuti a un ritardo nel pagamento, mentre i secondi si applicano sul credito in sé.
Nel caso in cui sia stata concordata una data per la restituzione dell’importo e questa non venga rispettata, il mutuatario può essere tenuto a sua volta al pagamento di interessi di mora.
Se invece non è stato pattuito alcun termine per restituire il prestito, questo deve essere ripagato entro sei settimane dalla prima richiesta.
Superato un termine di 10 anni e sei settimane, se in questo lasso di tempo non ha avuto luogo alcuna interruzione della prescrizione, il rimborso non può più essere richiesto. Un’interruzione può essere costituita ad esempio dal pagamento di interessi o dall’inoltro della causa relativa al rimborso.
Nel seguente documento, che puoi scaricare gratuitamente, trovi maggiori dettagli e un modello di contratto.