Cosa fare in caso di ritardo, cancellazione od overbooking del volo?
In determinate circostanze, in caso di ritardo, cancellazione od overbooking del volo puoi richiedere un risarcimento alla compagnia aerea di competenza.
Anche in Svizzera vige la normativa UE (regolamento CE n. 261/2004), le cui regole relative al risarcimento si applicano a tutti i voli in partenza da un aeroporto in Svizzera o nell’UE, così come ai voli operati da compagnie con sede in Svizzera o nell’UE verso la Svizzera o un Paese dell’Unione.
Secondo il regolamento, i passeggeri hanno diritto a ricevere da parte della compagnia aerea quanto segue:
- spese per pasti e bevande, comunicazione (ad es. chiamate o fax) e pernottamento
- rimborso del prezzo del biglietto e volo sostitutivo
- risarcimento economico in caso di cancellazione «all’ultimo momento»
Nel promemoria ti mostriamo quali sono i tuoi diritti; in più trovi un modello di lettera da indirizzare alla compagnia aerea.
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