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Disdetta ordinaria da parte del datore di lavoro

Devi disdire il contratto di lavoro di un collaboratore?

Risposta dettagliata

Disdetta ordinaria da parte del datore di lavoro

I rapporti di lavoro possono terminare con il decorrere del tempo (solo nel caso di contratti a tempo determinato), con un contratto di annullamento, con il decesso del lavoratore nonché, in certe circostanze, del datore di lavoro, o ancora, come nella maggior parte dei casi, mediante disdetta. Quest’ultima rappresenta un atto di volontà unilaterale e ricettizio: «unilaterale» perché la disdetta può essere pronunciata da una delle parti senza che entrambe siano unanimi, come accade invece per la stipulazione di un contratto; «ricettizia» perché viene indirizzata a una o più persone. Una disdetta può essere presentata anche senza un motivo preciso e risulta ordinaria qualora avvenga nel rispetto dei termini di legge o contrattuali.

Posso disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi momento?

No. Da un lato è necessario attenersi ai termini di preavviso e di disdetta (ad es. sempre per fine mese), dall’altro sono previsti dei cosiddetti «periodi di blocco» in cui non è consentito disdire il contratto.

Qual è il termine di preavviso durante il periodo di prova?

Salvo concordato diversamente, il termine di preavviso è di sette giorni. Questo intervallo può tuttavia essere ridotto, esteso o rimosso del tutto tramite accordo scritto, oppure mediante il contratto di lavoro collettivo o quello individuale. Il periodo di prova può a sua volta essere esteso da uno a un massimo di tre mesi, oppure essere eliminato del tutto.

Qual è il termine di preavviso successivamente al periodo di prova?

Nel primo anno di servizio è previsto un termine di un mese, che viene esteso poi a due mesi dal secondo al nono anno di servizio incluso. A seguire si applica un preavviso di tre mesi. Anche questi termini possono essere modificati tramite accordo scritto, oppure mediante il contratto di lavoro collettivo o quello individuale. Nel primo anno di servizio è tuttavia possibile prevedere un termine inferiore a un mese solo se convenuto nel contratto di lavoro collettivo.

Quali sono i periodi di blocco previsti?

Durante il periodo di prova non si applica alcun blocco; a seguire il datore di lavoro non può procedere a disdetta nei seguenti casi:

  • per il periodo in cui l’altra parte presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero per una durata superiore agli 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
  • per l’intervallo di tempo in cui la persona impiegata è inabilitata interamente o in parte al lavoro a seguito di malattia o infortunio non imputabili a propria colpa, nello specifico per un periodo di 30 giorni durante il primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto e 180 giorni a partire dal sesto;
  • durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto;
  • per il periodo in cui la persona impiegata, con il consenso del datore di lavoro, presta servizio all’estero nell’ambito di un’iniziativa umanitaria su disposizione dell'autorità federale di competenza.
  • prima della fine del congedo di maternità prolungato.
  • per tutto il tempo in cui sussiste il diritto al congedo per la cura dei figli, ma per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno in cui inizia a decorrere il periodo quadro.

Una disdetta comunicata in questi termini è nulla e dunque priva di validità giuridica; il datore di lavoro dovrà pertanto procedere nuovamente a licenziamento. Nel documento da scaricare qui di seguito trovi ulteriori dettagli sui periodi di blocco.

Ci sono alcune ragioni per cui la disdetta non può essere giustificata?

Alcuni motivi di disdetta sono considerati abusivi:

  • caratteristiche intrinseche alla personalità (ad es. in caso di disdetta a causa di nazionalità, colore della pelle o età);
  • esercizio di un diritto costituzionale, a meno che questo non leda un obbligo previsto dal contratto di lavoro (ad es. partecipare a una manifestazione);
  • intento di vanificare pretese derivanti dal rapporto di lavoro (ad es. una disdetta volta a evitare un premio per anzianità di servizio);
  • avanzamento di pretese derivanti dal rapporto di lavoro (ad es. una disdetta pronunciata perché il lavoratore pretende la compensazione delle ore supplementari);
  • servizio militare o di protezione civile obbligatorio;
  • appartenenza a un sindacato o esercizio di attività sindacali;
  • se nel periodo in cui il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati non vi è un motivo giustificato di disdetta;
  • licenziamento di massa senza consultazione dei lavoratori.

Una disdetta per i motivi qui elencati è abusiva ma non nulla, pertanto affinché non risulti valida dovrebbe essere impugnata dalla persona impiegata.

Cosa accade se una disdetta viene ritenuta abusiva dal tribunale?

In questo caso il rapporto di lavoro viene comunque sciolto, tuttavia il dipendente può pretendere un’indennità pari a un massimo di sei mensilità.

Come devo procedere in caso di disdetta ordinaria?

La disdetta non va trasmessa in una modalità precisa e può dunque essere comunicata anche in forma orale, per telefono o via SMS/WhatsApp. Per motivi di ordine probatorio si consiglia comunque di procedere in forma scritta. La disdetta è inoltre valida solo dopo che la controparte ne ha ricevuto comunicazione, ad es. una volta pervenuta la relativa raccomandata.
Importante: qualora la lettera di disdetta raccomandata non venga ritirata dal destinatario presso l’ufficio postale, la disdetta entra in vigore a partire dal giorno successivo al recapito dell’invito di ritiro. Se tuttavia la consegna della raccomandata è inattesa e il lavoratore si trova ad esempio in ferie, la disdetta si ritiene consegnata a partire dal primo giorno in cui il dipendente può prenderne atto.

Come formulare adeguatamente una disdetta?

A tale riguardo abbiamo preparato un modello da scaricare.

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