Hai delle perplessità sul certificato medico di un collaboratore?
Uno dei tuoi dipendenti si è messo in malattia presentando il relativo certificato medico, ma come datore di lavoro hai qualche dubbio riguardo alla regolarità del documento. In queste circostanze puoi prenotare una visita di controllo per il collaboratore presso un medico di fiducia da te scelto e ricevere così un secondo parere.
Medico di fiducia: definizione
Con il termine si intende un medico dalle competenze adeguate selezionato per visitare il collaboratore su richiesta del datore di lavoro, il quale si assume anche i relativi costi. In caso di necessità può trattarsi anche di uno psicologo.
Rinvio a un medico di fiducia
Qualora sulla base di elementi oggettivi il datore di lavoro abbia motivo di dubitare del certificato medico di un dipendente, ha diritto a rimandarlo a un medico di fiducia, come sancito dalla legge. In ogni caso si consiglia di convenire tale diritto anche all’interno del contratto.
Va aggiunto che la richiesta di sottoporsi a un’ulteriore visita presso il medico di fiducia non andrebbe formulata nell’immediatezza: tale misura risulta adeguata solo qualora sussistano effettivamente delle perplessità circa il certificato medico del collaboratore o la sua inabilità al lavoro. La richiesta non deve pertanto essere inoltrata come forma di angheria.
Diritto di rifiuto del lavoratore
Nel caso in cui sussistano validi motivi, il collaboratore ha diritto a rifiutare di sottoporsi a una nuova visita da parte del medico di fiducia. Le ragioni risultano valide quando la richiesta va, ad esempio, a ledere il lavoratore nella sua persona (come in caso appunto di angheria o se tra il collaboratore e il medico di fiducia vi è un rapporto di inimicizia personale).
Se il lavoratore si rifiuta di dare seguito alla richiesta senza che sussistano tuttavia motivi validi, è possibile inviargli una diffida e invitarlo (nuovamente) a recarsi presso il medico di fiducia entro un termine adeguato. Al tempo stesso, in quanto datore di lavoro puoi avvertirlo che a fronte di un rifiuto il suo diritto alla continuazione del pagamento del salario verrà meno. Nel caso in cui il dipendente si sottraesse nuovamente alla richiesta senza una ragione opportuna, questi rischia non avere più diritto al versamento della paga.
Spetta infatti al collaboratore stesso dimostrare la propria inabilità al lavoro. Se i dubbi del datore di lavoro in merito alla regolarità del certificato medico sono motivati e l’incapacità lavorativa non può essere attestata, la presunta condizione del dipendente risulta non comprovata e l’obbligo di pagamento del salario viene meno.
Dopo diversi ammonimenti, qualora il dipendente si rifiuti di recarsi dal medico di fiducia a fronte di una richiesta motivata, può essere giustificata anche una disdetta immediata.
Protezione dei dati nel diritto del lavoro secondo l'art. 328b CO
Al medico di fiducia è consentito raccogliere solo i dati necessari al datore di lavoro al fine di valutare la capacità del collaboratore di svolgere la propria attività. Il medico può dunque, ad esempio, esaminare la durata e il grado dell'inabilità al lavoro, ma non effettuare una diagnosi. Senza il consenso del dipendente, il medico di fiducia non è autorizzato né a fornire al datore di lavoro informazioni di carattere sanitario sul tipo di malattia o di infortunio, né a consegnargli un certificato medico, dato che anche in questo caso si applica il segreto professionale. Anche se l’onorario della figura medica viene saldato dal datore di lavoro questo vincolo non viene infatti meno.
Nel momento in cui il collaboratore si sottopone alla nuova visita, si ritiene che questi acconsenta tacitamente alla trasmissione da parte del medico di un certificato al datore di lavoro.
Referti discordanti
L’invio di un certificato è solo una delle diverse opzioni a disposizione del collaboratore per attestare l’inabilità al lavoro. Se il certificato del medico di fiducia risulta discordante rispetto al referto trasmesso dal dipendente, occorre chiarire quale dei due documenti abbia maggiore credibilità.
A tal fine dovranno essere considerate la fama e le competenze specialistiche del medico che effettua la visita, quanto questa viene svolta approfonditamente e la sua durata nonché il numero dei medici o degli specialisti coinvolti.
A seconda dei casi è consentito raccogliere anche altri elementi probatori quali dichiarazioni di testimoni o documentazione fotografica.
Assicurazione infortuni e malattie
I lavoratori devono disporre di un’assicurazione infortuni e spesso anche di un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. In singoli casi giustificati queste assicurazioni si attivano direttamente, sulla base di quanto convenuto nel contratto, per rinviare il collaboratore a un medico di fiducia. Si consiglia pertanto di discutere dell’iter con la propria compagnia assicurativa.
Qui trovi un modello per un accordo di questo genere.