Presti temporaneamente il tuo personale a un’altra azienda?
Il prestito di personale è soggetto a diverse disposizioni di legge, che in queste circostanze sei tenuto a osservare; in caso contrario potresti difatti incorrere in multe salate e in conseguenze di altro genere. Qui trovi le informazioni di carattere legale circa il prestito di personale, la cui base giuridica è costituita dalla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC).
Che cosa si intende con prestito di personale?
Un prestito di personale sussiste nel momento in cui un datore di lavoro cede temporaneamente a un’altra azienda (impresa acquisitrice) un proprio lavoratore dipendente (forza lavoro in prestito). Il rapporto di lavoro con il datore originario rimane in essere, tuttavia l’attività viene svolta presso l’impresa acquisitrice.
Come riconoscere che si tratta di prestito del personale e non di un altro tipo di fornitura di servizi?
Nella pratica può essere difficile valutare se si tratta di prestito di personale o se invece un lavoratore esegue un mandato o un contratto d’appalto presso un’azienda diversa dalla propria. Sulla base di alcuni elementi si può tuttavia presumere che si tratti di prestito:
- Integrazione nell’organizzazione aziendale dell’impresa acquisitrice: normalmente si tratta di prestito di personale quando la risorsa concessa viene integrata in termini personali, logistici, materiali e temporali nell’organizzazione aziendale dell’impresa che la acquisisce. Il diritto di impartire istruzioni passa dal datore originario alla nuova azienda, che fornirà al soggetto in prestito tutte le indicazioni necessarie, ad esempio per quanto riguarda luogo e orario di lavoro nonché lo svolgimento concreto dell’attività.
- Messa a disposizione di attrezzatura e mezzi ausiliari: nel caso del prestito del personale la risorsa concessa opera solitamente con attrezzatura, materiali e dispositivi dell’impresa acquisitrice senza dover portare con sé i propri. Il collaboratore in prestito lavora ad esempio con un PC della ditta a cui è stato assegnato e in talune circostanze riceve anche un indirizzo e-mail aziendale.
- Ripartizione del rischio: se il datore di lavoro dell’impresa acquisitrice promette il raggiungimento di un certo traguardo con il lavoro della risorsa in prestito ma, nel caso in cui non si ottenga, è tenuto ad esempio a fornire prestazioni supplementari, non sussiste un prestito di personale. Quand’anche il datore di lavoro originario dovesse rispondere dell’osservanza di scadenze da parte del lavoratore nella nuova impresa, difficilmente si tratterà di prestito di personale. Maggiore è il rischio assunto dall’impresa acquisitrice per il corretto svolgimento del lavoro, più è probabile che sia in essere un prestito di personale.
Esistono diversi tipi di prestito di personale?
In quest’ambito si differenzia tra lavoro temporaneo, lavoro interinale e cessione occasionale di personale all’impresa acquisitrice.
- Lavoro temporaneo: in questo caso lo scopo e la durata del contratto di lavoro tra datore e personale in prestito sono limitati a un solo impiego presso l’impresa acquisitrice. Una volta terminato l’incarico, si conclude anche il rapporto di lavoro con il datore.
- Lavoro interinale: si tratta di lavoro interinale quando lo scopo del contratto tra datore e personale in prestito è fornire le risorse in questione all’impresa acquisitrice. La durata del contratto varia a seconda dei singoli incarichi previsti presso l’azienda. In questa forma di lavoro il personale in prestito viene concesso regolarmente a una o più imprese acquisitrici.
- Cessione occasionale: in questo tipo di prestito di personale lo scopo del contratto di lavoro tra datore e risorsa in prestito prevede che questa operi attenendosi principalmente al potere di impartire istruzioni del datore di lavoro. La risorsa viene ceduta a un’impresa acquisitrice solo eccezionalmente e la durata del contratto dipende dagli eventuali incarichi all’interno di quest’ultima. In questo caso la fornitura di personale non rientra nell’offerta standard del prestatario, ma avviene solo in caso eccezionali. La cessione del proprio personale all’azienda acquisitrice non è generalmente mirata alla realizzazione di un guadagno tramite questa procedura, ma piuttosto a consentire che un cliente possa ovviare a carenza di risorse o vacanze di personale. Di conseguenza nel contratto di lavoro con il collaboratore ceduto in prestito non sono previste regolamentazioni particolari circa l’impiego nell’azienda terza.
Il prestito di personale deve essere autorizzato?
Il lavoro temporaneo e quello interinale a titolo professionale sono soggetti ad autorizzazione. Con titolo professionale si intende che:
- l’azienda cede in prestito forza lavoro a imprese acquisitrici per 10 o più incarichi nel corso di 12 mesi, con l’obiettivo di ottenere un guadagno e non per pura cortesia; oppure che
- l’attività di prestito produce un fatturato annuo di almeno CHF 100 000.–.
Da chi è rilasciata l’autorizzazione?
Ad autorizzare quest’attività è l’ufficio cantonale competente presso la sede dell’azienda che cede il proprio personale. Se il prestito avviene all’estero è inoltre necessario ottenere un’apposita autorizzazione della SECO.
A cosa si deve prestare attenzione per quanto riguarda l’autorizzazione?
Ai fini dell’autorizzazione viene esaminato, tra l’altro, il modello di contratto di lavoro e di fornitura di personale; inoltre va versata una cauzione per garantire il diritto al salario nell’ambito del prestito. Le condizioni necessarie per l’autorizzazione sono disponibili presso la SECO o l’autorità cantonale competente, in genere l’Ufficio per l’economia e il lavoro.
Come dev’essere strutturato il contratto di lavoro?
Con contratto di lavoro si intende quello in essere tra l’azienda che cede in prestito il personale e la risorsa in questione. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e contenere le indicazioni e i termini di disdetta minimi previsti dalla LC. Qualora l’azienda acquisitrice sia soggetta a un contratto collettivo di lavoro (CCL) è necessario applicare le relative disposizioni in termini di orario di lavoro e salario. Una volta terminato il contratto non è inoltre possibile ostacolare il passaggio del collaboratore concesso in prestito all’azienda che se ne è avvalsa.
Come dev’essere strutturato il contratto di fornitura di personale?
Il contratto di fornitura di personale viene stipulato tra l’azienda prestatrice e quella acquisitrice. Anche questo documento va redatto per iscritto e, al termine dello stesso, non può ostacolare l’assunzione della risorsa in questione da parte dell’impresa acquisitrice. È prevista un’eccezione nel caso in cui l’impiego previsto sia stato inferiore a tre mesi e il lavoratore passi all’impresa entro un periodo di tre mesi dalla fine dell'incarico. Per eventualità di questo tipo, tra l'azienda prestatrice e quella acquisitrice viene concordato un indennizzo che non può eccedere l’importo corrisposto per l’impiego di tre mesi più i costi amministrativi e il guadagno.