Non sei d'accordo con la suddivisione dell'eredità?
Innanzitutto cosa si intende con «divisione dell’eredità»?
Con il termine si indica la procedura prevista dalla legge per la ripartizione della massa ereditaria. L’insieme degli eredi, che siano legittimi o istituiti dal defunto, costituisce la comunione ereditaria, i cui membri possono decidere all’unanimità della massa ereditaria complessiva, discostandosi addirittura dalla volontà del cosiddetto «de cuius». Qualora tuttavia non si giunga a un accordo unanime sulla ripartizione dei beni è possibile intraprendere diversi tipi di azioni legali.
Cosa posso fare se non sono d'accordo con la divisione dell'eredità?
Se sei in disaccordo con la ripartizione dei beni puoi procedere nelle seguenti modalità:
- azione di nullità: un testamento o un contratto successorio che presentino gravi vizi possono essere dichiarati in parte o interamente nulli;
- azione di riduzione: in caso di violazione delle quote legittime previste dalla legge, le porzioni da destinare agli eredi istituiti o ai legatari possono essere ridotte;
- petizione d’eredità: un bene ereditato detenuto da un’altra persona può essere reclamato tramite azione giudiziaria;
- azione di collazione: le liberalità disposte dal defunto a titolo interamente o parzialmente gratuito quando questi era ancora in vita vengono conteggiate insieme alla quota ereditaria, al fine di garantire la parità di trattamento degli eredi legittimi;
- azione di divisione dell'eredità: la massa ereditaria viene ripartita da un giudice.
A quali aspetti devo fare attenzione?
Le azioni di nullità e di riduzione o la petizione d’eredità devono essere intraprese entro un anno dal momento in cui sei venuto a conoscenza del motivo per cui intendi impugnare la divisione ereditaria. Trascorsi dieci anni dall’apertura della successione, ossia del testamento, non è più possibile promuovere un’azione di questo tipo.
Per un’azione di collazione non è invece previsto alcun termine, mentre è possibile richiedere la divisione dell’eredità mediante tribunale solo se la massa ereditaria non è ancora stata ripartita o è stata suddivisa solo in parte.
Nel nostro promemoria ti illustriamo nel dettaglio le diverse modalità, in modo da indicarti quali tra queste può fare al caso tuo.